TANTI INTERESSI PRIVATI NON FANNO UNA CITTA'!

La mer, la fin...

sabato 11 ottobre 2008

Addio libera Università, addio ricerca!

Mentre si discute sulle lotte da intraprendere per limitare, arginare lo scempio della incostituzionale L. 133, il governo come misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio … emana con il D. L. di ieri (in allegato) la fine delle attività universitarie e della ricerca di questo sciagurato paese, perché sapete da dove recupera le risorse necessarie per finanziare i banchieri ladroni ? dai trasferimenti dei fondi ordinari delle università e dalle risorse destinate alla ricerca (SIC!) .
In rosso troverete le sottolineature di questo scellerato provvedimento.

Terribile

G.C.

DECRETO-LEGGE 9 ottobre 2008, n. 155
Misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità
nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di
crisi dei mercati finanziari internazionali. (GU n. 237 del 9-10-2008 )

testo in vigore dal: 9-10-2008

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 47 e 117, secondo comma, lettera e), della
Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
Visto il testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58;
Considerate le conclusioni del Consiglio Ecofin del 7 ottobre 2008
sui principi comuni dell'Unione europea per l'adozione di risposte
immediate alle turbolenze dei mercati finanziari;
Valutata la straordinaria necessita' ed urgenza di garantire la
stabilita' del sistema creditizio e la continuita' nell'erogazione
del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di
crisi dei mercati finanziari internazionali;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prevedere un
programma di interventi per la protezione del pubblico risparmio e
per la tutela della stabilita' finanziaria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'8 ottobre 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1.
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, anche
in deroga alle norme di contabilita' di Stato, a sottoscrivere o
garantire aumenti di capitale deliberati da banche italiane che
presentano una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata
dalla Banca d'Italia. Tale sottoscrizione puo' essere effettuata a
condizione che l'aumento di capitale non sia stato ancora
perfezionato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e
che vi sia un programma di stabilizzazione e rafforzamento della
banca interessata della durata minima di 36 mesi.
2. La sottoscrizione e' effettuata sulla base della valutazione da
parte della Banca d'Italia dei seguenti elementi:
a) la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;
b) l'adeguatezza del piano di stabilizzazione e rafforzamento
della banca presentato per la deliberazione dell'aumento di capitale;
c) le politiche dei dividendi, approvate dall'assemblea della
banca richiedente, per il periodo di durata del programma di
stabilizzazione e rafforzamento.
3. Le azioni detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze,
dalla data di sottoscrizione fino alla data di eventuale cessione,
sono privilegiate nella distribuzione dei dividendi rispetto a tutte
le altre categorie di azioni.
4. Fino alla data di cessione delle azioni sottoscritte dal
Ministero dell'economia e delle finanze, le variazioni sostanziali al
programma di stabilizzazione e rafforzamento di cui al comma 1 sono
soggette alla preventiva approvazione del Ministero dell'economia e
delle finanze, sentita la Banca d'Italia.
5. Alle partecipazioni acquisite dal Ministero dell'economia e
delle finanze ai sensi del presente articolo, non si applicano le
limitazioni alla partecipazione al capitale di cui al capo V del
titolo II del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
e successive modificazioni. La qualita' di socio di banca popolare e'
acquisita dalla data di sottoscrizione delle azioni. Fino alla data
di cessione delle azioni sottoscritte dal Ministero dell'economia e
delle finanze, nelle banche partecipate non si applicano le
disposizioni speciali in materia di esercizio del diritto di voto
proprie delle societa' cooperative.
6. Non si applicano al Ministero dell'economia e delle finanze le
disposizioni degli articoli 106, comma 1, e 109, comma 1, del testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate
per ciascuna operazione di cui al presente articolo le risorse
necessarie per finanziare le operazioni stesse. Le predette risorse,
da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate in
relazione a ciascuna operazione mediante:
a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione
vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione
delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi,
assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle
poste correttive e compensative delle entrate, comprese le
regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli
enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario
delle universita'; delle risorse destinate alla ricerca;
delle
risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui
redditi delle persone fisiche; nonche' quelle dipendenti da parametri
stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;
b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;
c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilita'
esistenti sulle contabilita' speciali nonche' sui conti di tesoreria
intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con
esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con
corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e
contestuale riassegnazione al predetto capitolo;
d) emissione di titoli del debito pubblico.
8. I decreti di cui al comma 7 e i correlati decreti di variazione
di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e
comunicati alla Corte dei conti.
Art. 2.
1. In presenza di una situazione di grave crisi di banche italiane,
anche di liquidita', che possa recare pregiudizio alla stabilita' del
sistema finanziario, si applicano le procedure di cui agli
articoli 70, e seguenti, del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
effettuare le operazioni di cui all'articolo 1 anche a favore delle
banche sottoposte alle procedure di cui al comma 1. Spetta in via
esclusiva ai commissari straordinari, sentito il Comitato di
sorveglianza, deliberare le operazioni sul capitale cui partecipa il
Ministero dell'economia e delle finanze. La delibera dei commissari
e' preventivamente autorizzata dalla Banca d'Italia. Il provvedimento
autorizzatorio integra la valutazione di cui all'articolo 1, comma 2.
Art. 3.
1. Qualora, al fine di soddisfare esigenze di liquidita', la Banca
d'Italia eroghi finanziamenti che siano garantiti mediante pegno o
cessione di credito, la garanzia si intende prestata, con effetto nei
confronti del debitore e dei terzi aventi causa, all'atto della
sottoscrizione del contratto di garanzia finanziaria, in deroga agli
articoli 1264, 1265 e 2800 del codice civile e agli articoli 1,
comma 1, lettera q), e 2, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 21 maggio 2004, n. 170. Ai medesimi finanziamenti si
applica l'articolo 67, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' rilasciare la
garanzia statale su finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia alle
banche italiane e alle succursali di banche estere in Italia per
fronteggiare gravi crisi di liquidita' (emergency liquidity
assistance).
Art. 4.
1. Ad integrazione ed in aggiunta agli interventi dei sistemi di
garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti ai sensi
dell'articolo 96 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
rilasciare la garanzia statale a favore dei depositanti delle banche
italiane per un periodo di 36 mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
Art. 5.
1. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da
adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabiliti criteri, condizioni e modalita' di
sottoscrizione degli aumenti di capitale e di concessione della
garanzia statale e di attuazione del presente decreto.
2. La garanzia dello Stato di cui agli articoli 3, comma 2, e 4
sara' elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge
5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai
sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto
1978, n. 468, con imputazione nell'ambito dell'unita' previsionale di
base 8.1.7.
Art. 6.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 9 ottobre 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano

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