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La mer, la fin...

lunedì 11 maggio 2009

Ambiente/Democrazia. Vogliono le mani libere!

Se questo terribile disegno di legge andrà avanti, magari con la convergenza del Pd, che a livello di amministrazioni locali potrebbe averne una gran voglia, costituirà una violenta ed efficace mazzata contro tutto il movimento di difesa del territorio e in particolare contro tutti gli aggregati locali di cittadini poco o per niente organizzati che non hanno alle spalle solide associazioni nazionali. Via libera quindi ad impianti velenosi, cementificazione selvaggia, speculazioni private a danno delle comunità locali. In due parole: saccheggio libero.
Noi non eravamo a conoscenza di questa proposta già avviata all'esame di una commissione parlamentare e forse la stragrande maggioranza degli interessati a contrastare le "mani sul territorio", non ne sa ancora niente.
mv


Ambiente, un ddl contro la sindrome Nimby
Le associazioni che perdono i ricorsi devono risarcire la PA
di Rossella Calabrese
da edilportale.com

04/05/2009 - È all’esame della Commissione Giustizia della Camera, un disegno di legge in materia di responsabilità processuale delle associazioni di protezione ambientale.
Le istanze ambientaliste – spiega nella relazione il proponente Michele Scandroglio – hanno contribuito alla crescita di una diffusa attenzione al «territorio di riferimento», ma hanno originato, nella società civile, comportamenti di protesta contro le scelte infrastrutturali sviluppate da soggetti pubblici e privati. Tali proteste, cosiddette Nimby (Not in my back yard), determinano ritardi del “cantiere Italia”. Secondo il “Nimby Forum” nel 2007 sono state 193 le infrastrutture oggetto di protesta (leggi tutto).
Un ricorso al giudice amministrativo – continua la relazione – è sufficiente a impedire o a ritardare la realizzazione di opere pubbliche, senza che sia previsto alcuno strumento di responsabilizzazione delle associazioni di protezione ambientale, le quali, talvolta, presentano ricorsi pretestuosi, con il solo scopo di impedirne la realizzazione. Questa originale forma di «egoismo territoriale» mantiene solo parzialmente l’originale matrice ambientalista: la sua esplicitazione in comportamenti di aperto conflitto finisce, infatti, per penalizzare la stessa realizzazione degli interventi inseriti nei programmi di politica ambientale.
Per responsabilizzare le associazioni ambientaliste e per evitare che ricorsi amministrativi, manifestamente infondati, siano presentati al solo fine di ritardare la realizzazione di opere pubbliche, il disegno di legge introduce la previsione della responsabilità delle associazioni per lite temeraria e il conseguente risarcimento del danno a vantaggio della pubblica amministrazione.

La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante le norme in materia di danno ambientale:
1) all’articolo 13 individua le associazioni di protezione ambientale legittimate ad agire in giudizio avverso qualsiasi provvedimento che leda in modo diretto e immediato l’interesse ambientale; esse sono, pertanto, legittimate a impugnare anche atti a contenuto urbanistico purché idonei a pregiudicare il bene dell’ambiente, anche se lo specifico bene non sia sottoposto ad alcun vincolo (paesistico, archeologico, idrogeologico eccetera);
2) all’articolo 18 attribuisce alle associazioni individuate ai sensi dell’articolo 13 il potere di intervento e la potestà di impugnare gli atti illegittimi lesivi del «bene-ambiente».

Il ddl propone di aggiungere all’articolo 18 delle legge 349/1986 due commi:
- comma 5-bis. Qualora il ricorso di cui al comma 5 del presente articolo, presentato dalle associazioni, individuate ai sensi dell’articolo 13 della presente legge, sia respinto, alle associazioni soccombenti che hanno agito o resistito in giudizio con mala fede o con colpa grave si applicano le disposizioni dell’articolo 96 del codice di procedura civile.
- comma 5-ter. Qualora il ricorso di cui al comma 5 del presente articolo, presentato dalle associazioni individuate ai sensi dell’articolo 13, sia respinto perché manifestamente infondato, il giudice condanna le associazioni soccombenti al risarcimento del danno oltre che alle spese del giudizio.
La modifica della legge 349/1986 tiene conto del decreto anticrisi, DL 185/2008, convertito dalla legge 2/2009 che, all’articolo 20 prevede un iter accelerato per le opere pubbliche prioritarie, la nomina di commissari straordinari che dovranno vigilare su tutte le fasi di realizzazione dell’investimento e, soprattutto, l’abolizione della facoltà sospensiva del TAR (leggi tutto). Lo snellimento delle procedure non permetterà più che sia il TAR a decidere se un’opera si debba fare o meno: con le nuove norme vengono accorciati i tempi per il ricorso contro le decisioni del commissario straordinario delegato. Il cantiere, pertanto proseguirà nei suoi lavori e se il ricorrente dimostrerà di avere ragione otterrà un indennizzo.

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