TANTI INTERESSI PRIVATI NON FANNO UNA CITTA'!
La mer, la fin...
martedì 16 settembre 2008
Caccia. I richiami vivi sono illegittimi.
VERDI : Ipotesi di illegittimità costituzionale per la disciplina dell’attività di cattura degli uccelli selvatici da richiamo per l’anno 2008
Lupi : ho richiesto con urgenza il rinvio della pdl in oggetto per consentire all’ufficio legislativo la valutazione dell’ “Ipotesi di illegittimità costituzionale” secondo le seguenti argomentazioni.
Firenze 16 settembre ‘08
“Dato che la Corte Costituzionale ha recentemente decretato, con sentenza n. 250/2008 relativa alla legge regionale della Lombardia n. 2/2007 (legge quadro regionale sul prelievo venatorio di specie di avifauna in deroga alla direttiva comunitaria 409/79), l’illegittimità della suddetta legge regionale per la motivazione che ‘l’autorizzazione del prelievo in deroga con legge preclude l’esercizio del potere di annullamento da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri dei provvedimenti derogatori adottati dalle Regioni che risultino in contrasto con la direttiva comunitaria 79/409/CEE e con la legge n. 157 del 1992; potere di annullamento finalizzato a garantire una uniforme ed adeguata protezione della fauna selvatica su tutto il territorio nazionale’. - ha dichiarato Mario Lupi capogruppo VERDI per l’Unione in Regione Toscana . Ciò ad evidenza è motivato e giustificato dal fatto che il Governo nazionale deve garantire su tutto il territorio nazionale un uniforme ed adeguato livello di salvaguardia della fauna selvatica e la sussistenza del cosiddetto nucleo minimo di tutela.
Nello stesso tempo – ha proseguito Lupi - la Corte di Giustizia Europea ha con chiarezza e più volte affermato come i prelievi in deroga costituiscono una misura di carattere eccezionale, da attivarsi solo per far fronte ad esigenze contingenti e mutevoli, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti.
La proposta di legge attualmente in discussione n. 288 ‘Disciplina dell’attività di cattura degli uccelli selvatici da richiamo per l’anno 2008 ai sensi dell’articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)’, volendo approvare un’attività di cattura di uccelli a fini poi di utilizzo come richiami per la caccia, evidentemente configura una deroga alla direttiva 409/79.
E’ bene – conclude Lupi - che il Consiglio Regionale della Toscana approvi una simile attività con un provvedimento di legge che risulta evidentemente illegittimo per incostituzionalità, come inequivocabilmente sancito dalla su citata recente sentenza della Corte Costituzionale? ”
Lupi : ho richiesto con urgenza il rinvio della pdl in oggetto per consentire all’ufficio legislativo la valutazione dell’ “Ipotesi di illegittimità costituzionale” secondo le seguenti argomentazioni.
Firenze 16 settembre ‘08
“Dato che la Corte Costituzionale ha recentemente decretato, con sentenza n. 250/2008 relativa alla legge regionale della Lombardia n. 2/2007 (legge quadro regionale sul prelievo venatorio di specie di avifauna in deroga alla direttiva comunitaria 409/79), l’illegittimità della suddetta legge regionale per la motivazione che ‘l’autorizzazione del prelievo in deroga con legge preclude l’esercizio del potere di annullamento da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri dei provvedimenti derogatori adottati dalle Regioni che risultino in contrasto con la direttiva comunitaria 79/409/CEE e con la legge n. 157 del 1992; potere di annullamento finalizzato a garantire una uniforme ed adeguata protezione della fauna selvatica su tutto il territorio nazionale’. - ha dichiarato Mario Lupi capogruppo VERDI per l’Unione in Regione Toscana . Ciò ad evidenza è motivato e giustificato dal fatto che il Governo nazionale deve garantire su tutto il territorio nazionale un uniforme ed adeguato livello di salvaguardia della fauna selvatica e la sussistenza del cosiddetto nucleo minimo di tutela.
Nello stesso tempo – ha proseguito Lupi - la Corte di Giustizia Europea ha con chiarezza e più volte affermato come i prelievi in deroga costituiscono una misura di carattere eccezionale, da attivarsi solo per far fronte ad esigenze contingenti e mutevoli, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti.
La proposta di legge attualmente in discussione n. 288 ‘Disciplina dell’attività di cattura degli uccelli selvatici da richiamo per l’anno 2008 ai sensi dell’articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)’, volendo approvare un’attività di cattura di uccelli a fini poi di utilizzo come richiami per la caccia, evidentemente configura una deroga alla direttiva 409/79.
E’ bene – conclude Lupi - che il Consiglio Regionale della Toscana approvi una simile attività con un provvedimento di legge che risulta evidentemente illegittimo per incostituzionalità, come inequivocabilmente sancito dalla su citata recente sentenza della Corte Costituzionale? ”
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