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La mer, la fin...

sabato 13 giugno 2009

Caccia. Le associazioni vincono il ricorso.

Il Tar Lazio ha accolto il ricorso di WWF, Lipu , Enpa e Lav contro il Decreto del Ministro dell’ambiente S. Prestigiacomo del 22 gennaio 2009.


Il Decreto, ora parzialmente annullato dal Tar, aveva cancellato le misure che limitano la caccia nei siti della “Rete natura 2000” (ZPS) con un atto del tutto privo di giustificazioni , che avrebbe portato nuovamente l’Italia in una situazione di contrasto con le normative europee e le convenzioni internazionali , oltre che non garantire una corretta ed adeguata tutela per i siti della Rete Natura 2000 e per le specie protette dall’Unione europea.
Il Decreto del 2009 ha emendato la quasi totalità dei vincoli previsti dal precedente decreto n. 184/2007 ( misure di conservazione Rete Natura 2000, approvato dal precedente Ministro Pecoraro Scanio), per l’attività venatoria all’interno delle ZPS. Questi alcuni dei punti maggiormente negativi del Decreto “Prestigiacomo”: eliminazione del divieto di caccia a gennaio nelle ZPS , prima di ottobre nelle ZPS caratterizzate come “valichi montani”, proroga dell’entrata in vigore della “Convenzione AEWA” sul divieto di uso di pallini di piombo nelle zone umide. Il decreto 184 del 2007 era stato emanato, dopo anni di attesa , per la tutela della “ Rete Natura 2000” e per rispondere ad una parte della procedura d'infrazione attivata dall'Europa nel 2006 contro l'Italia per numerose e gravi infrazioni comunitarie, tra cui proprio la mancata tutela della Rete .
Nonostante le bocciature della Conferenza Stato-Regioni e due pareri negativi dall’INFS (oggi ISPRA) e nonostante le numerose e ripetute richieste , denunce ed appelli delle Associazioni al Ministro Prestigiacomo per non cancellare i vincoli all’attività venatoria , il Ministro aveva comunque approvato il nuovo decreto
La sentenza del Tar Lazio, della quale consiglio la lettura per gli importanti principi che ristabilisce, ha fatto giustizia e stigmatizzato in maniera dura: l’illegittimità della parte del Decreto riguardante l’attività venatoria nelle ZPS per il mancato rispetto del Direttive Habitat ed Uccelli (ed i principi scientifici da queste dettati per la conservazione della fauna selvatica) ; del mancato rispetto della Convenzione AEWA (sottolineando come questa vieta l’ uso di munizioni a pallini di piombo nelle zone umide , per garantire la tutela di ambiente e salute umana) ; la “irragionevolezza e contraddittorietà del decreto”, emanato nonostante la contrarietà di regioni ed INFS vizi che , dice il Tar , si traducono in “ in un vizio di eccesso di potere per sviamento dell’interesse pubblico “ .
Come giustamente sottolineato dall’Avv. Valentina Stefutti - che ha curato il ricorso e che ringrazio vivissivamente, per avere ancora una volta con la sua grande professionalità e passione, fatto vincere un’ importane “battaglia” al WWF ed alla natura – la sentenza è un vero “trionfo. Uno dei migliori pronunciamenti degli ultimi anni! Addirittura, hanno accolto le nostre censure anche in relazione allo sviamento di potere (cosa rarissima…) e alla dolosa omissione dei pareri INFS nelle premesse del decreto . Una pronuncia che ci servirà anche oltre il caso specifico”.
In conclusione: ad oggi tornano in vigore le norme del Decreto 184/2007 sulle limitazioni alla caccia nelle ZPS ed il divieto di uso di pallini di piombo nelle zone umide (e quindi anche nelle ZPS come tali qualificate).
Ci aspettiamo che il Ministro almeno si astenga dall’impugnare la sentenza al Consiglio di Stato.
(Patrizia Fantilli - WWF)

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